Statuto di dimora (statuto di protezione S)

Tabella dei contenuti

Chi prevede di trattenersi per più di tre mesi in Svizzera dovrebbe richiedere lo statuto di protezione S, con cui si ottiene il diritto a un alloggio, al sostegno finanziario e all’assistenza sanitaria, con la possibilità di lavorare in Svizzera e mandare i propri figli a scuola. Lo statuto di protezione S è valido fino al 4 marzo 2025 e può essere prorogato se necessario.

Come ottengo lo statuto di protezione S?

Per ottenere lo status di protezione S, è necessario registrarsi presso il centro federale per l'asilo a Berna. Per ottenere un appuntamento, potete registrarvi online qui:

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Se vi registrate online per lo status di protezione S, riceverete un appuntamento presso uno dei centri federali per l'asilo. A causa dell'elevata richiesta, è possibile che dobbiate attendere qualche giorno per questo appuntamento. In alternativa, è possibile recarsi al Centro federale di asilo di Berna senza appuntamento e procedere direttamente alla registrazione.

Centro federale d’asilo Berna

Morillonstrasse 75
3007 Berna

Cosa comporta lo statuto di protezione S?

Permesso di dimora

Con lo statuto di protezione S riceve il permesso S. Tale permesso è stato prorogato ed è valido fino al 4 marzo 2025. Se dopo cinque anni lo statuto S non è stato revocato dal Consiglio federale, le verrà rilasciato un permesso di dimora B, a sua volta limitato fino alla revoca da parte del Consiglio federale. Se lo statuto S non è stato revocato dopo dieci anni, viene concesso un permesso di dimora permanente.

Istruzione

I bambini e i giovani fino a 16 anni compresi hanno gratuitamente diritto a un livello di istruzione. I Cantoni decidono in merito all’istruzione scolastica oltre i 16 anni.

Ricongiungimento familiare

La protezione temporanea è concessa anche ai coniugi o ai partner registrati, nonché ai figli minorenni, se i membri della famiglia hanno richiesto congiuntamente la protezione in Svizzera o se desiderano ricongiungersi in Svizzera dopo essere stati separati in seguito alla fuga. Se le persone interessate si trovano all’estero, il loro ingresso in Svizzera è consentito

Cambio di Cantone

In linea di principio, le persone bisognose di protezione rimangono nel Cantone a cui sono state assegnate. Il cambio di Cantone può essere autorizzato dalla SEM con il consenso di entrambi i cantoni, a determinate condizioni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Segreteria di Stato della migrazione.Si apre in una nuova finestra

Lavoro

Le persone con statuto di protezione S non sono soggette a un periodo di attesa per l’esercizio di un’attività lavorativa. Un permesso di lavoro temporaneo retribuito può essere concesso senza un periodo di attesa a partire dal momento della concessione dello statuto di protezione S. Inoltre, l’occupazione è consentita in tutta la Svizzera.

Assistenza sociale

Se non sono in grado di autofinanziarsi, le persone con statuto di protezione S hanno diritto al sostegno finanziario sotto forma di assistenza sociale. Per maggiori informazioni al riguardo, consulti la pagina «Sostegno finanziario».

Assistenza medica

In Svizzera, ogni persona beneficia dell’assistenza medica d’emergenza, indipendentemente dal suo statuto di soggiorno. Le persone con statuto di protezione S hanno inoltre il diritto all’assistenza medica di base. Per maggiori informazioni al riguardo, consulti la pagina «Assistenza medica».

Viaggi all’estero

Le persone bisognose di protezione rischiano di vedersi revocare la protezione se rimangono a lungo o ripetutamente nella loro patria o paese di provenienza. Viaggi in paesi terzi: le persone a cui è stato concesso lo statuto di protezione S possono viaggiare all’estero e tornare in Svizzera senza permesso di viaggio. Per maggiori informazioni al riguardo, consulti la voce «Cosa comporta lo statuto di protezione S per la mia libertà di viaggiare?»

Asilo

Le persone vittime di persecuzioni, così come gli altri richiedenti asilo, possono ricevere asilo in Svizzera.

Rinuncia allo statuto di protezione S

Le persone che intendono rinunciare allo statuto di protezione S e ritirare la relativa domanda o la concessione hanno la possibilità di notificare la loro rinuncia per iscritto. Per maggiori informazioni al riguardo, consulti la voce: «Posso rinunciare allo statuto di protezione S?»

Cosa comporta lo statuto di protezione S per la mia libertà di viaggiare?

In linea di principio, con lo statuto di protezione S è possibile viaggiare. Tuttavia, occorre distinguere tra viaggi nazionali e internazionali.

Viaggi in Svizzera

Le persone con statuto di protezione S possono circolare liberamente all’interno della Svizzera e lavorare anche al di fuori del loro Cantone di residenza e, di conseguenza, recarsi al rispettivo luogo di lavoro all’interno della Svizzera. Il permesso di lavoro deve essere richiesto dal datore di lavoro nel Cantone del luogo di lavoro.

Viaggi all’estero

Le persone con statuto di protezione S possono viaggiare all’estero e tornare in Svizzera senza permesso di viaggio. A tal fine, occorre sempre rispettare le norme di ingresso dei rispettivi Paesi di viaggio. Tuttavia, la durata di un possibile viaggio/soggiorno all’estero è limitata dallo statuto di protezione S.

Viaggi all’estero

Viaggiare nell’area Schengen

Per i cittadini ucraini, viaggiare nell’area Schengen con lo statuto di protezione S è in linea di principio possibile se il viaggio non supera la durata di 90 giorni nell’arco di 180 giorni. I viaggiatori devono inoltre essere in possesso di un documento di viaggio valido. La SEM raccomanda di verificare i requisiti di ingresso presso la rappresentanza del paese di destinazione prima del viaggio all’estero previsto: Rappresentanze estere in Svizzera (admin.ch)Si apre in una nuova finestra

Viaggiare al di fuori dell’area Schengen

Un soggiorno all'estero può comportare la perdita dello status S in Svizzera se la persona concentra le proprie attività e condizioni di vita all'estero. Se la persona con status S si trova all'estero per più di due mesi, la SEM ritiene che il suo luogo di residenza non sia più in Svizzera. Esistono alcune eccezioni, ad esempio nel caso di soggiorni di studio limitati (superiori a due mesi) o di incarichi di lavoro all’estero.
La SEM raccomanda di verificare i requisiti di ingresso presso la rappresentanza del paese di destinazione prima del viaggio all’estero previsto: Rappresentanze estere in Svizzera (admin.ch)Si apre in una nuova finestra

Posso tornare in Ucraina con lo statuto di protezione S?

In linea di principio, le persone con statuto di protezione S possono recarsi in Ucraina e tornare in Svizzera. Tuttavia, se vi soggiornano per più di 15 giorni a trimestre, la SEM può revocare loro lo statuto di protezione S. Questo regolamento non si applica alle persone che possono dimostrare di aver effettuato accertamenti o preparativi per un ritorno definitivo in Ucraina. Lo stesso vale se si possono addurre motivi impellenti per un soggiorno più lungo, come la visita a un familiare stretto gravemente malato.

Posso rinunciare allo statuto di protezione S?

Le persone che intendono rinunciare allo statuto di protezione S in Svizzera e ritirare la relativa domanda o la concessione hanno la possibilità di notificare la loro rinuncia per iscritto. La lettera deve essere datata e firmata e inviata al seguente indirizzo:

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

La SEM esamina la dichiarazione di rinuncia e dichiara che lo statuto di protezione S è scaduto. Ciò significa che le persone interessate non sono più soggette alla legge sull’asilo, bensì alle disposizioni per gli stranieri in generale.

Chi ha già una residenza deve inoltre comunicare il cambio di residenza al relativo Comune.

Se desidera tornare in Ucraina, esistono servizi di consulenza per il rimpatrio che possono aiutare nel processo. Gli indirizzi di questi uffici di consulenza sono riportati nel link sottostante.